Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema, introdotto dal D.L. n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.
Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132, che entrerà in vigore il 01.10.2024, sono stati definiti i criteri per la presentazione delle domande, i dettagli informativi della patente stessa, le procedure per la sospensione cautelare in caso di incidenti gravi, nonché le modalità per l’assegnazione, l’aumento e il recupero dei crediti.
Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, ha fornito le prime indicazioni operative, introducendo, per la fase iniziale di applicazione, la possibilità di presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva con validità fino al 31 ottobre 2024.
La “patente a crediti” sarà obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri mobili e temporanei. I soggetti tenuti al possesso della patente saranno, pertanto, tutte le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri (quali, ad esempio, impiantisti, giardinieri, pittori, serramentisti, ecc.).
Sono invece esentate dall’obbligo:
Il rilascio della “Patente a Crediti” viene gestito dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti specifici che riguardano:
Eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
La patente sarà disponibile esclusivamente in formato digitale e conterrà informazioni identificative del titolare, il punteggio iniziale di 30 crediti e l’aggiornamento del punteggio nel tempo.
La richiesta verrà effettuata accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° ottobre 2024 attraverso SPID personale o CIE, oppure conferendo apposita delega ad un professionista abilitato.
Una volta completata la procedura di richiesta, il rilascio della patente a crediti sarà automatico.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente sarà comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti sopra citati.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Tale facoltà sarà valida fino al 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
La patente appena rilasciata risulterà essere dotata di 30 crediti, incrementati di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa non sia stata destinataria di atti o provvedimenti sanzionatori, che decurteranno, al contrario, i crediti.
Qualora il numero dei crediti scenda sotto ai 15, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo, in determinate condizioni, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione al momento della decurtazione dei crediti sotto la suddetta soglia.
I crediti decurtati potranno essere recuperati frequentando specifici corsi formativi di aggiornamento.
La patente potrà essere sospesa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in via cautelativa, fino ad un periodo massimo di un anno, in caso di eventi mortali o infortunio da cui derivi una inabilità permanente assoluta o parziale per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.
La patente sarà invece revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (come, ad esempio, l’assenza del DURC), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.
Coloro che, pur lavorando in cantiere, risulteranno privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro ed all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.