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Commercio estero e nuova gestione rifiuti

Si riportano di seguito due tematiche che riteniamo debbano essere tenute in considerazione negli scambi con i soggetti esteri: la prima di recente emanazione, la seconda di carattere più generale.

Il terzo punto riguarda invece la nuova gestione dei rifiuti che ha subito l’ennesima variazione normativa.

Cessioni intracomunitarie con trasporto a cura dell’acquirente

L’art. 2 comma 1, D. Lgs. 87/2024 ha previsto la sanzione pari al 50% dell’IVA nei confronti di chi effettua cessioni di beni senza addebito dell’imposta, ai sensi dell’art. 41 c.1 lett. a) D.L. 331/1193, qualora il bene sia trasportato/spedito in altro Stato UE dal cessionario acquirente o da terzi per suo conto, e il bene non risulti pervenuto in detto altro Stato UE di destinazione entro 90 giorni dalla sua consegna.

La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’IVA di legge dovuta. L’amministrazione precisa, inoltre, che il regime di non imponibilità deve intendersi confermato anche quando il bene è stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente acquisisce la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per la regolarizzazione, nonché quando il bene lascia il territorio dello Stato oltre i termini dei 90 giorni, sempreché ne sia acquisita la prova.

In sostanza viene equiparata la cessione intracomunitaria con trasporto a cura dell’acquirente con la cessione all’esportazione mutuando da questa il set di prove da recuperare per dimostrare che la merce è uscita dal territorio nazionale.

È utile specificare che la data di inizio peri il conteggio dei 90 giorni è la data di spedizione, ovvero la data di emissione della fattura se antecedente.

Oneri documentali

La prova di uscita della merce per una cessione intracomunitaria può essere soddisfatta se il cedente ottiene due documenti provenienti da soggetti indipendenti dal cedente, dal cessionario e tra di loro. I documenti devono essere scelti come segue:

  • due documenti dell’elenco A;
  • un documento dell’elenco A e uno dell’elenco B.

Gli elementi di prova sono i seguenti:

 

Elementi di prova – Lettera A Elementi di prova – Lettera B
CMR firmata da tutti i soggetti coinvolti Polizza assicurativa relativa alla spedizione
Polizza di carico Documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto
Fattura di trasporto aereo Documenti di una pubblica autorità
Fattura emessa dallo spedizioniere Documenti di un depositario dell’altro stato

 

Nei casi in cui il trasporto sia curato dal cessionario, è necessario integrare i due elementi di prova sopra indicati con una dichiarazione del cessionario che certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal cessionario al cedente entro il 10 del mese successivo all’operazione e deve contenere:

  • data di rilascio;
  • nome e indirizzo dell’acquirente;
  • quantità e natura dei beni;
  • data e luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
  • identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Dichiarazione / Certificato di origine preferenziale

La dichiarazione o il certificato di origine preferenziale sono dei documenti commerciali di fondamentale importanza negli scambi internazionali. Tali documenti attestano che un determinato prodotto è stato interamente prodotto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale in un Paese specifico e che gode quindi di un trattamento preferenziale con il Paese di destinazione. Detto trattamento preferenziale è il frutto di accordi commerciali bilaterali tra i vari Stati, dove vengono definite le regole da rispettare per poter attestare l’origine preferenziale della merce.

L’origine preferenziale permette di beneficiare di riduzioni o addirittura esenzioni dai dazi doganali all’importazione, rendendo i prodotti più competitivi sul mercato di destinazione.

Ogni merce venduta all’estero può godere o meno di queste agevolazioni ed ogni merce venduta ha delle regole diverse da rispettare che generalmente sono diverse per ogni Stato.

La dichiarazione di origine preferenziale viene redatta generalmente dall’esportatore in quanto, per il suo rilascio, è bene conoscere esattamente quanto previsto negli accordi bilaterali degli Stati coinvolti.

Il certificato di origine ha la stessa natura della dichiarazione di origine, ha però una forma più rigorosa e viene rilasciato da un’autorità competente (solitamente la Camera di Commercio) su richiesta dell’esportatore.

Verifiche da parte degli enti preposti

I controlli sulle dichiarazioni di origine preferenziale sono effettuati principalmente dalle autorità doganali dei Paesi coinvolti nello scambio commerciale al fine di contrastare le frodi doganali che potrebbero portare a perdite di gettito.

I controlli possono essere di diverso tipo:

  • controlli documentali: verifica della completezza e della correttezza dei documenti presentati (fatture, dichiarazioni, certificati);
  • controlli fisici: ispezione delle merci per verificare la loro conformità alla descrizione fornita nei documenti;
  • controlli a posteriori: verifiche effettuate a seguito di segnalazioni o sospetti di irregolarità.

Sanzioni

Le sanzioni erogate a seguito di rilievo attestante irregolarità rispetto ai controlli effettuati posso essere:

  • sanzioni pecuniarie: la sanzione più comune è una multa di importo variabile, spesso proporzionata al valore delle merci coinvolte e alla gravità dell’infrazione;
  • confisca delle merci: le autorità doganali possono confiscare le merci oggetto di un’eventuale falsa dichiarazione;
  • divieto di importazione: l’importatore può essere soggetto a un divieto temporaneo o permanente di importare determinate merci;
  • sanzioni penali: nei casi più gravi, possono essere previste sanzioni penali, come l’arresto o la reclusione.

Al fine di limitare il rischio di sanzioni è fondamentale conoscere in dettaglio le regole sull’origine delle merci nei Paesi con cui si effettuano scambi commerciali. È inoltre necessario conservare tutta la documentazione relativa all’origine delle merci, come fatture, certificati di origine e documenti di trasporto.

RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Premessa

Pur trattandosi di tematica che esula dalla competenza del Ns. Studio, si ritiene di far cosa gradita ponendo l’attenzione su un adempimento recentemente introdotto che, da colloqui effettuati con alcuni nostri clienti, sembrerebbe non essere stato adeguatamente affrontato. Si raccomanda, pertanto, di rivolgersi a consulenti specializzati nel settore ambientale al fine di effettuare tutte le verifiche e, eventualmente, gli adempimenti del caso.

Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

A decorrere dal 15 dicembre u.s. è operativo il RENTRI, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. L’implementazione sarà graduale, iniziando con le imprese di più grandi dimensioni, fino ad arrivare all’ultima scadenza prevista per il 13 febbraio 2026, quando tutte le imprese interessate dovranno essere regolarmente iscritte.

Entro il 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi gli operatori rientranti in queste categorie:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei formulari di identificazione dei rifiuti, che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati, o con i sistemi gestionali degli utenti o, ancora, con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link, dove potranno essere consultati i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal RENTRI.

N.B.: anche le aziende che non producono rifiuti pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, trattamento di rifiuti o trattamento acque, ma con più di 10 dipendenti devono iscriversi al RENTRI.

A titolo informativo, ma non esaustivo, si riportano alcuni dei principali rifiuti pericolosi più frequentemente prodotti dalle aziende, comprese quelle agricole:

  • oli esauriti (motori, freni, trasmissioni idrauliche – CER 130205);
  • batterie esauste (CER 160601);
  • veicoli e macchinari da rottamare (CER 160104);
  • fitofarmaci non utilizzabili (CER 020108);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110);
  • solventi: utilizzati in vari processi industriali e di pulizia, spesso contenenti sostanze chimiche volatili e infiammabili;
  • vernici, inchiostri, adesivi e resine: possono contenere composti organici volatili (COV) e metalli pesanti;
  • rifiuti elettronici (RAEE): apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, contenenti sostanze pericolose come ritardanti di fiamma bromurati;
  • rifiuti sanitari: materiali infetti o contaminati provenienti da attività mediche e veterinarie;
  • rifiuti chimici: scarti di processi industriali contenenti sostanze corrosive, reattive o tossiche.
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