Confermato anche quest’anno il bonus pubblicità, agevolazione a sostegno dell’editoria introdotta originariamente dall’art. 57-bis del DL n. 50/2017 e successivamente modificata fino all’attuale misura prevista dal “Decreto Energia” del 2022 (art. 25-bis DL n. 17/2022), che ha escluso gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.
A poter beneficiare del bonus pubblicità sono le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Alla determinazione del beneficio concorrono le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuate nell’anno 2024 nel settore editoriale, includendo giornali e riviste sia in formato cartaceo che online, mentre sono escluse le spese pubblicitarie effettuate su radio e televisioni, sia analogiche che digitali.
Il bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, nel presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Un’impresa ha effettuato nell’anno 2023 investimenti pubblicitari per un ammontare di 2.000 euro. La stessa impresa nel corso dell’anno 2024 effettua ulteriori investimenti pubblicitari per complessivi 3.000 euro.
Il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’anno precedente risulta rispettato, essendo aumentato in misura superiore.
Il credito d’imposta spettante è pari al 75% della spesa incrementale, ossia: (3.000 – 2.000) x 75% = 750 euro.
Dal 1° marzo al 2 aprile 2024 è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno 2024. Tale comunicazione andrà inoltrata esclusivamente in via telematica utilizzando i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” dovranno inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.