In data 31.12.2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 la Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207).
Si riporta di seguito, in estrema sintesi, una selezione delle misure che maggiormente interessano la nostra clientela, rinviando ad eventuali più specifici approfondimenti i singoli ambiti.
(Art. 1, c. 2, lett. A)
È resa strutturale la riduzione da 4 a 3 aliquote IRPEF: sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:
(Art. 1, c. 10)
Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che siano a carico fiscalmente.
L’importo base è pari a:
Il coefficiente da utilizzare è pari a:
Quindi, ad esempio, per un soggetto con reddito di 80.000 euro con 2 figli fiscalmente a carico, il livello massimo, complessivo, di detrazioni percepibili annualmente è pari a 14.000 x 0,85 = 11.900 euro.
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite:
Sono altresì escluse dal computo, in linea generica, le rate di spese detraibili sostenute fino al 31.12.2024 (es. spese di ristrutturazione), gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto/costruzione della prima casa contratti fino al 31.12.2024, i premi di assicurazione sulla vita e sulla casa derivanti da contratti stipulati entro il 31.12.2024.
(Art. 1, c. 12)
Per l’anno 2025, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell’anno precedente, superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
(Art. 1, c. 23-29)
A decorrere dal 01.01.2026 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività saranno soggetti a un’imposizione fiscale più elevata: l’imposta sostitutiva a essi applicata passerà infatti pari al 33%. Per il 2025 permane la stessa aliquota fissata in precedenza, ossia il 26%.
Con decorrenza dal 01.01.2025 è invece già prevista l’eliminazione della soglia di esenzione dei 2.000 euro; quindi, mentre fino al 31.12.2024 le plusvalenze derivanti dall’operatività in cripto-attività non erano imponibili se si attestavano al di sotto di tale soglia, a partire dal 2025 la realizzazione di una plusvalenza, di qualunque importo essa sia, sconta l’imposta sostitutiva.
(Art. 1, c. 30)
È introdotta a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 01.01 di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30.11 del medesimo anno, si proceda al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18%. È possibile rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.
La redazione e il giuramento della perizia giurata devono essere effettuati entro il 30.11 di ciascun anno.
(Art. 1, cc. 31-36)
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2025, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali o beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono fruire delle seguenti disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2024 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 01.01.2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2024. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2025 si trasformano in società semplici.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all’1,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).
Le società che si avvalgono delle disposizioni devono versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2025 e la restante parte entro il 30.11.2025.
(Art. 1, c. 37)
Gli imprenditori individuali, previo pagamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2025 ed entro il 30.06.2026.
Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1.01.2025.
(Art. 1, cc. 54-56)
Per le spese sostenute dal 2025 cambiano le percentuali di detrazione relative al bonus ristrutturazione, all’ecobonus e al sismabonus.
Per tali spese la misura della detrazione è così articolata:
Relativamente alle spese di ristrutturazione, il limite massimo di spesa per singolo immobile viene fissato a 96.000 euro dal 2025 al 2027 e 48.000 euro dal 2028.
Rimangono invece invariati tutti gli altri aspetti relativi all’ecobonus e al sismabonus in termini di tetto massimo di spesa agevolabile e dei limiti di detrazione variabili a seconda dell’intervento agevolabile.
Risultano escluse dal bonus ristrutturazione e dall’ecobonus le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili, quali, ad esempio, le caldaie a gas. Ai fini dell’ecobonus, per gli anni 2025-2027, è invece possibile continuare a fruire dell’agevolazione per impianti dotati di caldaia a condensazione purché non alimentati esclusivamente da gas di origine fossile.
Il 2025 sarà anche l’ultimo anno del bonus al 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente a interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici.
Il bonus mobili viene prorogato anche per il 2025 con lo stesso massimale di spesa del 2024, ossia 5.000 euro, ma solo per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2024.
Nessuna proroga, invece, per il bonus verde.
(Art. 1, cc. 74-77)
A decorrere dal 01.01.2026, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
La modifica è volta a rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.
(Art. 1, cc. 81-83)
I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Relativamente alla determinazione del reddito da lavoro autonomo, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra.
Anche le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito imponibile se effettuate con i metodi tracciabili.
(Art. 1, c. 186)
I soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%.
La riduzione è riconosciuta per 36 mesi e decorre dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società.
La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. Di conseguenza, l’eventuale riduzione in esame al 50% assorbirebbe (in via transitoria) la riduzione del 35% spettante ai contribuenti forfettari.
La scelta della riduzione in esame è operata dall’assicurato mediante comunicazione telematica all’Inps.
La facoltà è ammessa anche per i collaboratori familiari che, nell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.
(Art. 1, c. 385)
È estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
La disciplina concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
(Art. 1, cc. 399-400)
Si riconosce ai titolari di reddito d’impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, una maggiorazione del costo del personale deducibile a fronte degli incrementi occupazionali risultanti al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Tale maggiorazione è prevista nella misura:
(Art. 461)
È rifinanziata con 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
(Art. 1, c. 860)
È disposta l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.