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Patente a crediti in edilizia

Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema, introdotto dal D.L. n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e combattere il lavoro sommerso.

Con il D.M. 18 settembre 2024, n. 132, che entrerà in vigore il 01.10.2024, sono stati definiti i criteri per la presentazione delle domande, i dettagli informativi della patente stessa, le procedure per la sospensione cautelare in caso di incidenti gravi, nonché le modalità per l’assegnazione, l’aumento e il recupero dei crediti.

Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024, ha fornito le prime indicazioni operative, introducendo, per la fase iniziale di applicazione, la possibilità di presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva con validità fino al 31 ottobre 2024.

Soggetti interessati

La “patente a crediti” sarà obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri mobili e temporanei. I soggetti tenuti al possesso della patente saranno, pertanto, tutte le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri (quali, ad esempio, impiantisti, giardinieri, pittori, serramentisti, ecc.).

Sono invece esentate dall’obbligo:

  • le aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale quali, ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.

Come ottenere la patente a crediti

Il rilascio della “Patente a Crediti” viene gestito dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti specifici che riguardano:

  • l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (autocertificazione);
  • l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido (autocertificazione);
  • il possesso di DVR valido, se previsto (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), se previsto (autocertificazione);
  • la designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

Eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

La patente sarà disponibile esclusivamente in formato digitale e conterrà informazioni identificative del titolare, il punteggio iniziale di 30 crediti e l’aggiornamento del punteggio nel tempo.

La richiesta verrà effettuata accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a partire dal 1° ottobre 2024 attraverso SPID personale o CIE, oppure conferendo apposita delega ad un professionista abilitato.

Una volta completata la procedura di richiesta, il rilascio della patente a crediti sarà automatico.

Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente sarà comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti sopra citati.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Tale facoltà sarà valida fino al 31.10.2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Gestione dei crediti

La patente appena rilasciata risulterà essere dotata di 30 crediti, incrementati di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa non sia stata destinataria di atti o provvedimenti sanzionatori, che decurteranno, al contrario, i crediti.

Qualora il numero dei crediti scenda sotto ai 15, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo, in determinate condizioni, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione al momento della decurtazione dei crediti sotto la suddetta soglia.

I crediti decurtati potranno essere recuperati frequentando specifici corsi formativi di aggiornamento.

Sospensione e revoca della patente

La patente potrà essere sospesa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in via cautelativa, fino ad un periodo massimo di un anno, in caso di eventi mortali o infortunio da cui derivi una inabilità permanente assoluta o parziale per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente.

La patente sarà invece revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (come, ad esempio, l’assenza del DURC), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere il rilascio di una nuova patente.

Sanzioni

Coloro che, pur lavorando in cantiere, risulteranno privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro ed all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici.

 

 

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